IL TRUST NEL "DOPO DI NOI"

 


 


Elementi soggettivi e e oggettivi


Il disponente


Il disponente è colui il quale che, con atto tra vivi o mortis causa, istituisce il trust e “trasferisce” i beni al trustee; può essere un familiare del disabile od un terzo. 

Il familiare disponente che vive un congiunto in difficoltà, ha la necessità di essere rassicurato che, anche dopo la propria morte o quando non potrà per altre ragioni occuparsene personalmente, sia comunque garantita al familiare una continuità di cure ed assistenza idonee alla sua migliore esistenza. 

Il familiare disponente, una volta istituito il trust può continuare, fino a quando gli è possibile, ad occuparsi in prima persona, o coadiuvando il trustee, i beni che ha deciso di vincolare in trust, ma poi quando non potrà più prendersi cura delle vicende correlate all’assistenza del familiare, avrà la serenità che il trustee, sotto il controllo del guardiano, che gode della sua piena fiducia, lo sostituirà nel programma di assistenza del soggetto beneficiario. 

Il trustee 

Il trustee è colui al quale è affidato il compito di dare attuazione al programma contenuto nell’atto istitutivo di trust secondo le indicazioni ivi precisate ed al tal fine è il titolare fiduciario di quanto verrà vincolato nel trust. Nei trust per soggetti deboli, la scelta del trustee ad opera del disponente (genitore/familiare), di norma ricade, su coloro che, per professione, esperienza o vicinanza alla famiglia, risultano più capaci ed idonei alla realizzazione dello scopo per il quale il trust è stato istituito, ovverossia l’assistenza del soggetto debole beneficiario. 

Si potrebbe prevedere che vi siano anche due trustee (co-trustee), uno professionale (trust Company) che svolge le funzioni amministrative del trust e l’altro rappresentato da un’associazione/ente/Fondazione, che già segue istituzionalmente il disabile prestandogli assistenza e che quindi è già a conoscenza dei suoi bisogni e della sua famiglia. 

I beneficiari 

I beneficiari sono i soggetti destinatari dei vantaggi del fondo in trust e 

sono normalmente distinti in: 

  • beneficiari del reddito inteso in senso lato, comprendendosi nella definizione di reddito ogni utilità derivante dall’amministrazione dei beni in trust nel corso della sua durata
  • beneficiari finali, che sono coloro ai quali spetterà il fondo in trust al termine finale della durata del trust medesimo.

Nel trust “dopo di noi” gli esclusivi beneficiari del reddito sono: 
  •  le persone con disabilità grave per i quali il trust è istituito, destinatari diretti o indiretti delle utilità e dei vantaggi provenienti dai beni del fondo in trust, siano essi rappresentati da valori patrimoniali e non (mobiliari ed immobiliari), tra cui in particolare le cure della persona e l’assistenza per il soddisfacimento delle esigenze del disabile.

Il Soggetto debole potrà avvantaggiarsi sia del reddito derivante dalla gestione dei beni in trust, che dell’eventuale utilizzo e godimento diretto degli stessi beni, nonché delle cure e dell’assistenza a lui riservate. 

Lo stato di disabilità grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 è accertato con le modalità indicate all'articolo 4 della medesima legge 

  • Legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Art. 3 - Soggetti aventi diritto 

3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici. 

Art. 4 - Accertamento dell’handicap 

1. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell’intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all’articolo 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all’articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali. 

Beneficiari finali dei beni residui nel fondo in trust al termine della durata del trust, potranno essere: 

  • i disponenti
  • gli altri eventuali eredi del disponente (genitore/familiare);
  • anche i terzi, tra tutti si pensi alla Associazione/Fondazione che potrà utilizzare il fondo in trust residuo a favore di programmi istituzionali che riguardano altri disabili, senza disperdere valore, impiegandolo:

- sia a favore di nuovi trust; 

- sia a favore di diversi comparti di un trust «multi - beneficiario». 

Il guardiano 

Il guardiano è colui che vigila sul comportamento e sull’operato del trustee, nell’interesse del beneficiario del trust per la realizzazione dello scopo. Il guardiano, di norma, è un soggetto eventuale, ma la Legge, al fine di poter godere delle esenzioni e delle agevolazioni fiscali, prevede espressamente che venga individuato per tutta la durata del trust essendo preposto al controllo delle obbligazioni imposte a carico del trustee. 

Il guardiano è nominato dal disponente, è anch’esso titolare di poteri fiduciari e possono essergli attribuiti poteri più o meno incidenti sull’attività del trustee, quali ad esempio il potere di dare direttive o istruzioni, di dare pareri e il consenso per il compimento di certi atti. 

Il fondo in trust 

Si possono conferire in trust tutte le tipologie di beni. A titolo meramente esemplificativo: beni immobili, beni mobili iscritti in pubblici registri, denaro, qualsiasi tipo di investimento finanziario, crediti, partecipazioni societarie, beni mobili di pregio e non, quadri, opere d’arte, ed in genere qualunque bene, diritto, potere, facoltà o aspettativa suscettibile di valutazione economica. 

I beni conferiti nel trust devono essere formalmente intestati al trustee. 

Quanto trasferito nel trust è vincolato allo scopo per il quale il trust viene 


istituito ed in conseguenza dell’effetto segregativo, esso rimane immune dalle vicende personali del trustee e del disponente, andando a formare un patrimonio destinato. L’effetto segregativo si estende anche ai frutti i quali verranno acquisiti dal trustee e da questo utilizzati secondo le modalità indicate nell’atto istitutivo. 

Nei trust del “dopo di noi”, può essere attribuito anche ad un terzo il potere di incrementare il fondo in trust, dando così la possibilità, anche ad altri familiari o terzi (fra cui l’Associazione/Fondazione), di concorrere alla realizzazione dello scopo di tutela. 

La durata del trust 

La durata del trust indica il relativo periodo di efficacia. 

Per poter godere delle esenzioni e delle agevolazioni fiscali, la Legge stabilisce che il termine finale della durata del trust coincida con la data della morte della persona con disabilità grave. 

Al verificarsi del termine finale, il trust termina ed il trustee terrà a disposizione e/o distribuirà il fondo in trust in favore dei beneficiari finali, che potranno essere altri familiari o le persone che si sono dedicate al familiare disabile, ma anche la stessa Fondazione. 

Le agevolazioni fiscali 

Le agevolazioni fiscali del “dopo di noi” sono contenute nella Legge all’articolo 6, che ha introdotto alcune interessanti agevolazioni fiscali per l’istituzione dei trust in favore delle persone disabili, al ricorrere di una serie di condizioni: 

  • Formali: atto pubblico notarile;
  • Sostanziali.

Beneficiari esclusivi del trust devono essere le persone con disabilità grave o finalità esclusiva: inclusione sociale, cura ed assistenza delle persone con disabilità grave indicata nell’atto istitutivo o identificazione chiara ed univoca dei soggetti coinvolti e dei rispettivi ruoli, nonché indicazione degli obblighi e delle modalità di rendicontazione a carico del trustee o descrizione della funzionalità e dei bisogni specifici delle persone con disabilità grave o indicazione delle attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni delle persone con disabilità grave, comprese le attività finalizzate a ridurre il rischio della istituzionalizzazione delle medesime. 

Dovranno inoltre essere chiaramente individuati gli obblighi del trustee con riguardo al progetto di vita ed agli obiettivi di benessere che lo stesso deve promuovere in favore delle persone con disabilità grave, adottando ogni misura idonea a salvaguardarne i diritti, anche attraverso l’individuazione del soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte a carico del trustee. Tale soggetto deve essere individuabile per tutta la durata del trust o i beni conferiti nel trust devono essere destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali dello stesso trust con l’indicazione del termine finale della durata (coincidente con la morte della persona con disabilità grave) e destinazione del patrimonio residuo. 

Le agevolazioni fiscali: imposta sulle successioni e donazioni 

Avverate le condizioni di cui sopra, le agevolazioni fiscali previste dalla Legge si possono schematicamente così riassumere: 

  • Esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni all’atto del conferimento dei beni nel trust:

- da chiunque effettuate (familiari/terzi); 

- in qualunque momento (sia nel momento dell’istituzione del trust sia nei trasferimenti successivi); 

- nella retrocessione dei beni ai disponenti, in caso di premorienza del disabile; 

- nella devoluzione ad altri disabili o alla Fondazione/Associazione. 

Le agevolazioni fiscali: imposte ipotecaria e catastale 

Le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa all’atto del conferimento dei beni nel trust: 

- da chiunque effettuate (familiari/terzi); 

- in qualunque momento (sia nel momento dell’istituzione del trust sia nei trasferimenti successivi); 

- sugli eventuali acquisti bei beni in trust da parte del trustee; 

- nella retrocessione dei beni ai disponenti, in caso di premorienza del disabile; 

- nella devoluzione ad altri disabili o alla Fondazione/Associazione. 

La devoluzione del patrimonio residuo a favore di terzi, sarà invece soggetta: 

- all’imposta sulle successioni e donazioni in base al rapporto di parentela, affinità o coniugio intercorrente tra disponente e beneficiari finali; 

- alle imposte ipotecaria e catastale nella misura proporzionale.


  



Avv. Ugo Di Pietro


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